Ddl N.1865 del 10 Novembre 2009, il testo completo
Nella seconda parte dell’articolo potrete trovare il testo completo del disegno di legge presentato dai Senatori Vicari, Battaglia, Carrara, Cuffaro e Palmizio il tanto discusso ddl n. 1865.
Il Ddl n. 1865 intende regolamentare le “disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23.”
Onorevoli Senatori. – Risalgono al febbraio
del 1929 i regolamenti professionali
dei geometri e dei periti industriali che,
mai aggiornati, non rispondono piu` ne´ allo
sviluppo della tecnica ne´ alle esigenze della
societa` che utilizza tali categorie professionali
per un’ampia gamma di servizi particolarmente
importanti e richiesti su tutto il territorio
nazionale.
Il testo del presente disegno di legge, nel
suo contenuto essenziale ed in particolare
per quanto riguarda le competenze in materia
edilizia, era gia` stato approvato dall’Aula del
Senato nel corso della XIII legislatura (atto
Senato n. 884) e dalla Commissione lavoro
del Senato nelle due precedenti legislature.
Ora ne proponiamo un testo aggiornato rispetto
ai precedenti essendo nel frattempo
entrato in vigore il decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che
ha istituito le nuove figure professionali del
geometra laureato e del perito industriale
laureato destinate nel tempo a sostituire le
originarie categorie dei geometri e dei periti
industriali che, nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica,
svolgono sostanzialmente le
medesime attivita`.
La normativa del 1929 (regolamenti di cui
al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e
al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275)
fissa il limite di competenza dei geometri e
dei periti industriali edili all’interno dell’incerto
concetto di «modesta costruzione»,
forse giustificato dalla particolare fase di ricostruzione
e di crescita economica che caratterizzo`
l’Italia di quel lontano periodo.
Ma ora questo concetto appare assai incerto
e troppo elastico per essere considerato
adeguato ai nostri giorni in funzione del progresso
tecnologico e dell’evoluzione della
tecnica costruttiva degli immobili.
Il presente disegno di legge fissa limiti
ben precisi al vago concetto di «modesta costruzione
» legandoli sı` alla formazione scolastica
ed universitaria ma, soprattutto, all’acquisizione
di specifiche capacita` ad operare,
ottenute attraverso la partecipazione, con
profitto e con prova finale, a corsi di formazione
organizzati dalle categorie professionali
in accordo con le universita` e con gli
istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
La poca chiarezza dell’originaria definizione
del 1929 ha dato origine, nel tempo,
a forti tensioni tra le categorie tecniche interessate,
sfociate in una miriade di vertenze
legali tendenti all’annullamento di incarichi
professionali e di titoli autorizzativi ad edificare,
rilasciati su progetti anche di modesta
entita`, redatti da geometri e da periti industriali
edili.
Il presente disegno di legge tenta quindi di
porre fine a tali controversie dando certezza
del diritto ai geometri ed ai periti industriali
ma soprattutto rivitalizzando l’interesse degli
studenti iscritti agli istituti tecnici che vedranno
il loro futuro professionale con maggiori
e piu` sicure prospettive di lavoro.
L’articolo 1 chiarisce le finalita`.
L’articolo 2 suddivide i limiti di competenza
nelle zone del territorio nazionale dichiarate
a rischio sismico da quelle per le
quali tale rischio e` escluso affrontando, tra
l’altro, la vexata quaestio dell’uso del cemento
armato. L’utilizzo del cemento armato,
che nel 1929 costituiva una metodica
costruttiva del tutto sperimentale e comunque
rientrante nelle competenze di geometri
e periti, si e` nei decenni particolarmente diffuso
per ogni tipo di costruzioni (rurali, industriali
e civili) perdendo quasi completamente
il carattere sperimentale e di eccezioAtti
parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1865
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
nalita`, divenendo di uso standardizzato e comune
per tutti gli interventi edilizi.
La sempre piu` consistente presenza di laureati
iscritti agli albi dei geometri e periti industriali,
unita all’esperienza maturata nei
decenni trascorsi dai professionisti esperti
nel settore edilizio, costituisce garanzia della
sicurezza degli edifici e della tutela della
pubblica indennita`.
Restano escluse dalle competenze di geometri
e periti edili le progettazioni strutturali
e la direzione dei lavori di complessi di
strutture organicamente e solidamente collegati
e svolgenti una funzione statica unitaria
e gli adeguamenti strutturali riguardanti immobili
con cubatura superiore a 5.000 metri
cubi in zona sismica.
L’articolo 2, comma 2, tende ad incentivare
la partecipazione di piu` professionisti
alla progettazione ed alla realizzazione di
opere complesse, ciascuno secondo le proprie
competenze e con distinte ed autonome
funzioni, quando cio` corrisponda alle scelte
del committente nella fase di conferimento
dell’incarico professionale. Tale collaborazione
professionale, in special modo tra ingegneri,
geologi e geometri, e` oggi ampiamente
diffusa, stante il fatto che spesso l’intervento
del geometra e del perito edile si limita alla
sola progettazione architettonica nel rispetto
delle norme edilizie ed igienico-sanitarie, lasciando
gli aspetti strutturali a tecnici laureati
specialisti del settore.
L’articolo 3 della presente proposta delimita
le competenze del geometra e del perito
edile, ancorche´ in possesso di laurea, nel settore
urbanistico, fissando il limite di interventi
relativi alla redazione di piani di lottizzazione
alla superficie territoriale di un ettaro.
Va al riguardo rilevato che si tratta comunque
di interventi di attuazione di direttive
e norme edilizie gia` dettagliatamente
previste ed imposte dagli strumenti urbanistici
adottati e vigenti che, nella maggioranza
dei casi, prescrivono scelte e comportamenti
progettuali predeterminati e vincolanti.
Le limitazioni previste dall’articolo 2 sono
estese anche alla redazione dei piani di recupero
edilizio previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti e che sempre piu` spesso riguardano
singoli edifici per i quali l’intervento
consiste nel semplice progetto di recupero
accompagnato da una convenzione urbanistica
concordata o richiesta dall’amministrazione
cui compete emettere il titolo autorizzativo.
Gli articoli 4 e 5 della proposta confermano
varie competenze di periti edili e geometri,
anche in possesso di laurea, gia` ricomprese
nei rispettivi regolamenti o in leggi nazionali
successivamente emanate, con particolare
riferimento alla materia della sicurezza
nei luoghi di lavoro, alla prevenzione
degli incendi, all’impatto ambientale, all’inquinamento
acustico e al rendimento energetico
degli edifici.
L’attuale normativa in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro ha sempre ricompreso le
categorie dei tecnici abilitati all’esercizio
della professione ed iscritti nei rispettivi
albi professionali tra coloro che possono operare
nei nuovi settori di attivita` a condizione
di possedere una specifica e certificata capacita`
conseguente ad apposita specialistica
formazione. Tale concetto, del tutto innovativo
nella recente produzione legislativa nazionale,
spinge i tecnici ad acquisire forte
specializzazione settoriale condivisa ed avvalorata
dalle norme transitorie contenute nel
successivo articolo 6.
L’articolo 6 precisa che le competenze in
campo edilizio fissate dall’articolo 2 sono
comunque sottoposte al possesso di specifici
requisiti formativi che prescindono dall’iscrizione
all’albo professionale. Tali requisiti
obbligatori variano a seconda che il professionista
sia laureato, sia iscritto all’albo da
oltre dieci anni, fatto questo che esalta il valore
dell’esperienza operativa, ovvero sia
iscritto all’albo da meno di dieci anni.
Per tutti i tre casi sono previsti uno o piu`
eventi formativi certificati che in gran parte
del territorio nazionale sono gia` stati avviati
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1865
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e sperimentati con successo da parte delle organizzazioni
provinciali della categoria in
accordo con le universita`, con gli enti di formazione
e con gli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado.
In particolare, e per tutti gli iscritti, e` previsto
l’obbligo di partecipazione con profitto
al corso di formazione sul rendimento energetico
degli edifici, essendo tale evento non
solo necessario per formare certificatori energetici
ma soprattutto in quanto le recenti e
sempre maggiormente sentite norme sul contenimento
dei consumi energetici e sulla protezione
dell’ambiente hanno sostanzialmente
innovato il modo di progettare gli involucri
edilizi ed i relativi impianti tecnologici.
Per le giovani generazioni di professionisti
iscritti agli albi, ormai perfettamente consapevoli
della necessita` di accedere ad una formazione
specifica ed approfondita, la previsione
contenuta nel presente disegno di legge
non costituisce alcun problema in quanto gia`
oggi la partecipazione ai corsi di formazione
proposti e` sensibilmente diffusa sia a livello
provinciale sia a livello regionale.
L’articolo 7 infine detta norme riguardanti
gli iscritti al registro dei praticanti, considerati
a tutti gli effetti dei futuri professionisti
che hanno gia` scelto la professione che intendono
esercitare.
Per coloro che non vengono assunti con
contratto definitivo o con contratto di formazione
lavoro ovvero con altre forme contrattuali
previste e regolamentate dalla legge, e`
previsto il riconoscimento, quale lavoratore
autonomo, di un compenso comprensivo di
rimborso spese di importo non inferiore a
5.000 euro in ragione d’anno.
Per disposizioni contenute nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, (legge Biagi) e del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attuativo della legge Biagi (oltre alle circolari
del Ministero del lavoro n. 1 dell’8 gennaio
2004 e dell’INPS n. 9 del 22 gennaio
2004 e n. 103 del 6 luglio 2004) tale importo
non implica (ad esclusione della ritenuta
d’acconto) alcun onere o incombenza contabile
per il praticante al quale viene, invero,
riconosciuto lo status professionale di lavoratore
autonomo «praticante geometra» o «praticante
perito edile» in attesa del superamento
dell’esame di Stato o dell’accesso all’albo.
Pare essere questa una norma prima di
tutto di civilta` oltre che di etica professionale
ormai condivisa da ampie aree politiche e
professionali.
Anche per i praticanti viene fissato l’obbligo
di frequentare il corso in materia di
rendimento energetico degli edifici quale
condizione necessaria per l’accesso all’esame
di Stato abilitativo alla professione.
Nel suo complesso il disegno di legge,
composto di sette articoli, dara` sicurezza
operativa ad una compagine di professionisti
composta da oltre 120.000 tecnici dando
maggiore dignita` alle loro prestazioni ed assicurando
alla collettivita` servizi professionali
svolti da persone selezionate, preparate
e costantemente aggiornate.
Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1865
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalita`)
1. La presente legge disciplina l’attivita`
dei geometri, dei geometri laureati, dei periti
industriali con specializzazione in edilizia e
dei periti industriali laureati nelle classi di
laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel campo degli
edifici pubblici o privati, nonche´ delle costruzioni
civili, sportive, artigianali, industriali,
commerciali, rurali ed agricole, igienico-
sanitarie e funerarie, comprese le opere
metalliche, il conglomerato cementizio semplice
ed armato, nonche´ in materia urbanistica
e di arredo urbano.
Art. 2.
(Edifici)
1. Sono di competenza anche dei geometri,
dei geometri laureati, dei periti industriali
con specializzazione in edilizia e dei periti
industriali laureati nelle classi di laurea L-
7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico
e strutturale, i calcoli statici, con esclusione
dei calcoli statici di complessi di strutture
organicamente e solidamente collegate e
svolgenti una funzione statica unitaria, in
conglomerato cementizio armato, la direzione
lavori, la contabilita`, la liquidazione e
il collaudo statico ed amministrativo degli
edifici di nuova costruzione, l’ampliamento,
la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il
recupero edilizio, nonche´ il posizionamento
interno ed esterno, con esclusione del dimenAtti
parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1865
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sionamento, degli impianti tecnologici di dotazione
ed erogazione, con i seguenti limiti:
a) in zona non sismica: non piu` di tre
piani fuori terra oltre al piano seminterrato
o interrato;
b) in zona sismica: non piu` di due piani
fuori terra, oltre al piano semi-interrato o interrato.
E `
esclusa la competenza per progetti
strutturali di adeguamento antisismico di edifici
e di complessi edilizi staticamente collegati
di cubatura fuori terra superiore a metri
cubi 5.000.
2. La progettazione architettonica ed il
collaudo amministrativo delle opere sono di
competenza dei geometri, geometri laureati,
dei periti industriali con specializzazione in
edilizia e dei periti industriali laureati nelle
classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche
oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli
statici delle opere strutturali sono eseguiti, su
incarico del committente, da altro tecnico
abilitato.
3. Restano salve le competenze prescritte
per il collaudo statico dalla legge 5 novembre
1971 n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati
ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
4. Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti
industriali con specializzazione in edilizia
ed ai periti industriali laureati nelle classi di
laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti
su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti
previsti dal presente articolo, la contabilita`
dei lavori, gli interventi di manutenzione
ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e
funzionali, gli interventi di manutenzione
straordinaria, di risanamento conservativo,
di ristrutturazione edilizia, purche´ non comportino
interventi statico-strutturali su complessi
di strutture in cemento armato di cui
al comma 1 e con esclusione degli edifici
con vincolo specifico ai sensi del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004.
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1865
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
5. Dal computo del numero dei piani di
cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora
adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri
locali non abitabili.
Art. 3.
(Urbanistica)
1. Rientra nelle competenze dei geometri,
dei geometri laureati, dei periti industriali
con specializzazione in edilizia e dei periti
industriali laureati nelle classi di laurea
L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione
dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti
urbanistici generali approvati e vigenti,
entro il limite di superficie di un ettaro di
territorio e comunque non oltre la superficie
del comparto minimo di intervento definito
dagli strumenti urbanistici, se superiore ad
un ettaro.
2. Rientra nelle competenze dei geometri,
dei geometri laureati, dei periti industriali
con specializzazione in edilizia e dei periti
industriali laureati nelle classi di laurea
L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione
dei piani di recupero in attuazione delle
previsioni di strumenti urbanistici generali
approvati e vigenti, riguardanti edifici entro
i limiti fissati dall’articolo 2, comma 1.
Art. 4.
(Prestazioni)
1. Rientrano nella competenza professionale
anche dei geometri, dei geometri laureati,
dei periti industriali con specializzazione
in edilizia e dei periti industriali laureati
nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21
e L-23, la direzione dei cantieri, anche di
prefabbricazione, di strutture in cemento armato
e metalliche per ogni tipo di opera, anche
se progettate da altri tecnici abilitati, l’estimo
e l’amministrazione di condomini, di
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1865
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fabbricati ed immobili in genere, anche ai
fini espropriativi e catastali.
Art. 5.
(Norme relative ad altre
competenze professionali)
1. Restano ferme le norme relative alle altre
competenze professionali dei geometri,
dei geometri laureati, dei periti industriali
con specializzazione in edilizia e dei periti
industriali laureati nelle classi di laurea
L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento
di cui al regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge
2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo
1957, n. 146, e in ogni altra disposizione vigente
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
in materia di prevenzione incendi, in
materia di valutazione d’impatto ambientale,
in materia ambientale, in materia di inquinamento
acustico e in materia di rendimento
energetico degli edifici.
Art. 6.
(Norme transitorie)
1. Ai geometri laureati ed ai periti industriali
laureati nelle classi di laurea L-7,
L-17, L-21 e L-23 e` riconosciuta la competenza
in edilizia entro i limiti definiti dall’articolo
2 solo dopo aver frequentato con profitto
un corso di aggiornamento professionale
della durata di 120 ore, con prova finale, in
materia di rendimento energetico nell’edilizia,
organizzato dai rispettivi collegi professionali
d’intesa con le universita` o con gli
istituti di istruzione secondaria di secondo
grado secondo modalita` e contenuti fissati
dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
2. Ai geometri e ai periti industriali con
specializzazione in edilizia, con anzianita` di
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1865
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iscrizione ai rispettivi albi professionali pari
ad almeno dieci anni alla data di entrata in
vigore della presente legge, e` riconosciuta
la competenza in edilizia entro i limiti definiti
dall’articolo 2, comma 1, solo dopo
aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento
professionale della durata di
120 ore, con prova finale, in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, organizzato
dai rispettivi collegi professionali d’intesa
con le universita` o con gli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado secondo
modalita` e contenuti fissati dai consigli nazionali
delle rispettive professioni.
3. Ai geometri e periti industriali con specializzazione
in edilizia con anzianita` di
iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore
ai dieci anni alla data di entrata in vigore
della presente legge e` riconosciuta la
competenza in edilizia come definita dall’articolo
2, comma 1, solo se in possesso dei
seguenti requisiti:
a) aver frequentato con profitto un corso
di aggiornamento professionale della durata
di 120 ore, con prova finale, in materia di
rendimento energetico nell’edilizia, organizzato
dai rispettivi collegi professionali d’intesa
con le universita` o con gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado secondo
modalita` e contenuti fissati dai consigli
nazionali delle rispettive professioni;
b) aver frequentato con profitto un corso
di aggiornamento professionale in materia di
costruzioni edilizie pubbliche o private in
zona sismica della durata di almeno 120
ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi
collegi professionali d’intesa con le universita`
o con gli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado secondo modalita` e
contenuti fissati dai consigli nazionali delle
rispettive professioni;
c) aver frequentato con profitto un corso
in materia di valutazione ambientale strategica
e di valutazione d’impatto ambientale
attinente all’ingegneria naturalistica, all’inquinamento
acustico, alla bioedilizia ed alla
Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1865
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
tutela del paesaggio e dell’ambiente della durata
di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato
dai rispettivi collegi professionali
d’intesa con le universita` o con gli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado secondo
modalita` e contenuti fissati dai consigli
nazionali delle rispettive professioni.
Art. 7.
(Norme per l’accesso all’Albo
e per la pratica professionale)
1. Il periodo di pratica professionale o di
attivita` tecnica subordinata, ai sensi dell’articolo
2 della legge 7 marzo 1985, n. 75,
svolto presso lo studio professionale di un
geometra o geometra laureato iscritto all’albo
da almeno un quinquennio, ha la durata
di un biennio anche quando il praticante
venga assunto con contratto collettivo nazionale
di lavoro di area professionale tecnica.
2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti
ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75,
e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che
svolgono un periodo di pratica biennale
presso uno studio professionale di geometra,
geometra laureato, perito industriale, perito
industriale laureato, ingegnere o altro professionista
che eserciti l’attivita` nel settore di
specializzazione relativo al diploma del praticante,
e` riconosciuto un compenso, comprensivo
di rimborso spese, non inferiore
ad euro 5.000 lorde annue oltre alla contribuzione
previdenziale. I praticanti dovranno
pertanto iscriversi alle rispettive casse previdenziali
e saranno soggetti ad iscrizione obbligatoria
all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti
ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75,
e della legge 2 febbraio 1990, n.17, nel corso
del biennio di praticantato, ai fini dell’accesso
all’esame di Stato per l’abilitazione
alla professione di geometra, geometra laureato,
perito industriale, perito industriale
Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1865
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laureato, sono tenuti a frequentare con esito
positivo un corso di aggiornamento professionale
della durata di 120 ore, con prova finale,
in materia di rendimento energetico
nell’edilizia, organizzato dai rispettivi collegi
professionali d’intesa con le universita` o con
gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado secondo modalita` e contenuti fissati
dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
4. Gli esami di Stato per il conseguimento
dell’abilitazione alle professioni di geometra,
geometra laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, sono disciplinati, per
quanto attiene all’edilizia, coerentemente
alle competenze professionali definite dall’articolo
2, comma 1.
5. Sono fatte salve le competenze dei geometri,
dei geometri laureati, dei periti industriali,
dei periti industriali laureati nelle
classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle
opere realizzate antecedentemente o in corso
di realizzazione alla data di entrata in vigore
della presente legge.






[...] Ddl N.1865 del 10 Novembre 2009, il testo completo [...]